Il 25 settembre 2022 il Popolo ha accolto la Riforma AVS 21. Le finanze dell’AVS e il livello delle rendite sono dunque garantite per i prossimi dieci anni. È prevista l’armonizzazione dell’età di riferimento per le donne e per gli uomini a 65 anni, una maggiore flessibilità dell’età di pensionamento e un leggero innalzamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). La riforma entrerà probabilmente in vigore per il 1° gennaio 2024.
Cosa cambia?
Il cambiamento principale riguarda le donne: l’innalzamento dell’età ordinaria di pensionamento (d’ora in poi: età di riferimento) delle donne da 64 a 65 anni sarà effettuato a partire da un anno dopo l’entrata in vigore della riforma e in modo graduale, con un incremento di tre mesi all’anno. In questo modo, dal 2028 vigerà un’età di riferimento uniforme di 65 anni per le donne e per gli uomini, se la riforma AVS 21 entrerà in vigore nel 2024.
Cosa significa esattamente?
La riforma AVS 21 non ha alcun impatto sulla Cassa pensioni dei Grigioni per quanto riguarda l’età di pensionamento, quest’ultima si attesta infatti già oggi a 65 anni per le donne e per gli uomini. Il diritto alla rendita di vecchiaia della CPGR (= 2° pilastro) inizia con il raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. Le persone assicurate potranno scegliere anche in futuro il pensionamento anticipato già a partire dai 60 anni. Al riguardo per quanto riguarda l’AVS (= 1° pilastro) occorre osservare quanto segue:
- La rendita di vecchiaia AVS può essere percepita da entrambi i sessi al più presto a partire dai 63 anni di età (già da 62 anni per le donne della generazione di transizione, presumibilmente si tratta delle classi 1961-1969). In seguito è possibile riscuotere la rendita AVS in modo flessibile fino al raggiungimento dei 70 anni (d’ora in poi ogni mese).
- Grazie alla riscossione di rendite parziali AVS tra il 20% e l’80% della rendita di vecchiaia AVS, anche nel 1° pilastro è possibile un passaggio graduale al pensionamento.
- La persona assicurata deve versare i contributi AVS fino all’età di riferimento di 65 anni (in seguito sono dovuti solo contributi di solidarietà a partire da un determinato salario).