Dal momento in cui percepisce una rendita dalla CPGR, contiamo sulla Sua collaborazione. La preghiamo di comunicarci tutti le circostanze e gli eventi rilevanti che possano influire sull’importo e sul tipo di prestazione pensionistica.
La preghiamo di utilizzare il nostro portale online «myPKGR» o i moduli corrispondenti per comunicarci eventuali modifiche.
informazioni importanti
La CPGR versa le rendite il 25 del mese. Se il 25 dovesse ricardere in un fine settimana o in un giorno festivo, il versamento viene anticipato al giorno lavorativo precedente.
La preghiamo di informarci tempestivamente in caso di trasloco o se desidera il versamento su un altro conto (modulo «Modifica dell’indirizzo di residenza o di pagamento per i beneficiari di pensione»).
La preghiamo di comunicarci qualsiasi cambiamento significativo che possa influire sul diritto alle prestazioni, in particolare:
- Matrimonio o divorzio
- Decesso del/della coniuge risp. del partner
- Decesso di figli aventi diritto a una rendita
Ci informi immediatamente del decesso di un beneficiario di rendita. A tal scopo utilizzi il modulo «Notifica di decesso».
A febbraio riceverà il certificato fiscale relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. In caso di discrepanze, la preghiamo di segnalarlo alla CPGR entro quattro settimane.
Le persone non domiciliate o residenti in Svizzera sono soggette all’imposta alla fonte. L’imposta alla fonte viene detratta direttamente dall’importo della rendita.
Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso di una persona beneficiaria di rendita, la/il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile. Le stesse prestazioni si applicano anche alle unioni domestiche registrate, a determinate condizioni. I figli di una persona beneficiaria di rendita deceduta hanno diritto a una rendita per orfani.
Per il diritto a una pensione vedovile la/il coniuge superstite deve soddisfare una delle seguenti condizioni:
- Lei/lui deve provvedere al mantenimento di uno o più figli;
- Lei/lui ha più di 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni (il periodo trascorso in una convivenza notificata viene computato);
- Lei/lui è invalido almeno al 50 %.
La/il partner superstite ha diritto alle medesime prestazioni della rendita vedovile, se sono soddisfatte le stesse condizioni come per la rendita vedovile. Inoltre devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
- Tra le persone non vi erano impedimenti al matrimonio.
- La persona superstite non percepisce nè prestazioni per i superstiti dalla previdenza professionale, né le spetta un altro diritto a rendite di questo tipo erogate da istituti di previdenza svizzeri o esteri.
- Né la persona assicurata superstite né la persona assicurata deceduta erano coniugate al momento del decesso della persona assicurata.
- La notifica della relazione di coppia, è stata presentata alla Cassa pensioni quando le due persone erano ancora in vita e prima che la persona assicurata raggiungesse l’età di riferimento.
Per le partner e i partner di persone che percepiscono rendite di vecchiaia non vi è alcun diritto a prestazioni se i presupposti non erano soddisfatti già prima che la persona assicurata raggiungesse l’età di riferimento.
Deve far valere il diritto alla rendita per partner presso la CPGR al più tardi sei mesi dopo il decesso della persona assicurata.
In caso di decesso di una persona che percepisce una rendita di vecchiaia o di invalidità, i suoi figli hanno diritto a una rendita per orfani fino al compimento del 18° anno di età. I figli in formazione hanno diritto fino al completamento della formazione o al compimento del 25° anno di età.
Per gli orfani di entrambi i genitori viene versata la doppia rendita per orfani. I figli adottivi sono equiparati agli orfani, a condizione che la persona deceduta li abbia accolti nell’economia domestica comune per il mantenimento e l’educazione. I figliastri non hanno diritto alla rendita per orfani.
