skip to Main Content
Performance (ytd) 7,2 %      Deckungsgrad 124,1 %      Stand: 30.09.2024 Performance (ytd) 7,2 %    grado di copertura 124,1 %     Stato: 30.09.2024

Pensionamento

Dovete essere in grado di godervi la vostra pensione. Saremo lieti di aiutarla a preparare per tempo e in modo mirato questa nuova fase della Sua vita.

La CPGR offre diverse possibilità di riscossione delle prestazioni di vecchiaia. Può comunicarci la Sua scelta tramite il modulo «Richiesta di prestazioni di vecchiaia».

Rendita di vecchiaia

L’età di riferimento presso la CPGR viene raggiunta all’età di 65 anni. Un pensionamento anticipato è possibile al più presto il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei 60 anni. Il pensionamento può essere differito al massimo fino all’età di 70 anni. L’ammontare della rendita di vecchiaia annua si ottiene moltiplicando gli averi a risparmio disponibili al momento del pensionamento con le aliquote di conversione valide in quel momento. Le prestazioni pensionistiche previste dai 60 ai 70 anni sono riportate sul certificato di previdenza.

Nella CPGR è Lei a decidere come deve essere strutturata la Sua rendita di vecchiaia. Prima del pensionamento, può stabilire l’importo della rendita di vecchiaia da versare alla Sua partner o al Suo partner in caso di decesso. Può scegliere tra tre opzioni:

  1. Standard: 60 % della rendita di vecchiaia per la/il partner
  2. Rendita per partner elevata: 100 % della rendita di vecchiaia, ma di conseguenza più bassa
  3. Rendita di vecchiaia più alta: 30 % rendita per la/il partner, ma una rendita di vecchiaia più elevata

Quanto più bassa è la rendita per partner (nel nostro regolamento si parla di rendita vedovile e di rendita per partner), tanto più alto è l’aliquota di conversione per la rendita di vecchiaia.

Se non desidera lo standard, ma la variante del 30 % o 100 %, la preghiamo di comunicarcelo tramite il modulo «Richiesta di prestazioni di vecchiaia».

I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una pensione per figli di pensionati per i figli di età inferiore ai 18 anni. Per i figli in formazione si ha diritto alla rendita fino al termine degli studi, ma non oltre il compimento del 25° anno di età.

Il diritto alla rendita per figli di pensionati sussiste, se la rendita di vecchiaia regolamentare è inferiore alla somma della rendita di vecchiaia e della rendita per figli di pensionati secondo la LPP.

Pensionamento parziale

Se desidera ritirasi parzialmente dalla vita professionale, a partire dall’età di 60 anni può richiedere il pensionamento parziale. Sono consentite al massimo tre fasi di pensionamento parziale; il primo prelievo parziale deve ammontare ad almeno il 20 % della prestazione di vecchiaia e deve trascorrere almeno un anno tra le tre fasi. È escluso il pensionamento parziale senza una contemporanea riduzione del grado di occupazione.

Prelievo di capitale

Invece di una rendita di vecchiaia, può ritirare l’intero avere a risparmio, o una parte liberamente selezionabile, sotto forma di capitale. Il prelievo in capitale deve essere comunicato almeno un mese prima del pensionamento.

Se viene prelevata solo una parte del avere a risparmio, la rendita di vecchiaia e le prestazioni coassicurate vengono ridotte di conseguenza.

Il prelievo del capitale è soggetto a imposte. Le richieste di persone coniugate o conviventi necessitano del consenso scritto e autenticato della moglie, del marito o del partner.

Modulo «Richiesta di prestazioni di vecchiaia»